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Istituto Comprensivo "G. Stroffolini"

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Collegio docenti

11 Febbraio, 2022

Pubblicato in: Circolari docenti

11 Febbraio, 2022

Pubblicato in: Circolari docenti, Circolari Famiglie

9 Febbraio, 2022

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8 Febbraio, 2022

Pubblicato in: Circolari docenti

7 Febbraio, 2022

Pubblicato in: FESR_REACT EU13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201

7 Febbraio, 2022

Pubblicato in: FESR_REACT EU13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201

3 Febbraio, 2022

Pubblicato in: Circolari docenti

Le principali norme di riferimento di tale istituto sono:

  • Art. 30 della Costituzione italiana: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli”;
  • Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111, comma 2;
  • Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4;
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che fissa l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni;
  • Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art.23, che detta le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Obbligo di istruzione

L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’ istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, L. 27-12- 2006, n.296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) prevede che:

“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.…omissis…L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.…omissis… L’innalzamento dell’obbligo     di        istruzione        decorre dall’ anno scolastico 2007/2008.”

l’’obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli apprendimento e di formazione.

Tale obbligo può essere adempiuto con la frequenza presso una  scuola, pubblica o privata o attraverso l’ istruzione parentale.

L’art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005 (“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003”) prevede. infatti,  che: “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”.

 Modalità di assolvimento 

Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazioneColoro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzioneAlla luce di tali norme, di rango primario, pare agevole precisare:

  • La responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
  • La scelta della istruzione parentale va fatta annualmente comunicata alla autorità competente da parte di entrambi i genitori del minore
  • Come previsto dall’art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti a darne comunicazione alle autorità .
  • La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005).

Il Dirigente dell’Istituzione Scolastica di riferimento è coinvolto nella vigilanza sull’obbligo  (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per l’ iscrizione.

  • Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull’adempimento dell’obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune.
  • La  richiesta di istruzione parentale può essere  effettuata in ogni momento dell’anno i genitori possono scegliere l’ istruzione parentale per i propri  figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. E’ in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.
  • I genitori che scelgono la istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli
  • La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” alla istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali professionisti.
  • Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per la istruzione del proprio figlio
  • Dopo l’esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola

Esami di idoneità e di Stato

L’ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 comma 5 della Costituzione.  I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la “idoneità” alla frequenza di una determinata classe.  Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione). L’istituto della istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. 

L’art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che : “Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali , pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”. L’ultima C.M. n. 35 del 26/3/2010 regolamenta ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l’obbligatorietà dell’esame annuale e scrive quanto segue:

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

  • ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale;
  • coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
    • ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
    • al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l’esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004)..

Alla luce di tali disposizioni:

  • L’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché

attesta la idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe

  • Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell’esame di idoneità sono normate dal Miur . Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell’alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell’anno scolastico ( art. 8 D.lgs 59/2004 ).
  • Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell’anno.
  • Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.

–      La domanda va presentata entro il 30 aprile ( CM 27/2011).

  • Le norme dettate dal Miur regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa ( la idoneità alla classe..) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo
  • Le norme di riferimento sono quelle indicate negli artt. 8 e 11 D.lgs 59/2004; artt. 192 e 193 TU 297/1994; DPR 122/2009 .
  • Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali ) sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento ) . E’ il raggiungimento di tali obiettivi che l’esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe

A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d’Esame i programmi svolti dall’alunno/a durante l’istruzione paterna e il dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.

  • La sede di esame è indicata dalle
  • Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.
  • Se un alunno non supera l’esame non acquisisce la idoneità

Infine occorre precisare che l’unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l’insegnamento-apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche … la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Massaro

Allegati:

1 Febbraio, 2022

Pubblicato in: Circolari Famiglie, IN PRIMO PIANO

28 Gennaio, 2022

Pubblicato in: Circolari docenti

28 Gennaio, 2022

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