21 Febbraio, 2022
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16 Febbraio, 2022
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15 Febbraio, 2022
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11 Febbraio, 2022
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L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’ istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, L. 27-12- 2006, n.296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) prevede che:
“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.…omissis…L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.…omissis… L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’ anno scolastico 2007/2008.”
l’’obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli apprendimento e di formazione.
L’art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005 (“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003”) prevede. infatti, che: “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”.
Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. Alla luce di tali norme, di rango primario, pare agevole precisare:
Il Dirigente dell’Istituzione Scolastica di riferimento è coinvolto nella vigilanza sull’obbligo (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per l’ iscrizione.
L’ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la “idoneità” alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione). L’istituto della istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
L’art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che : “Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali , pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”. L’ultima C.M. n. 35 del 26/3/2010 regolamenta ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l’obbligatorietà dell’esame annuale e scrive quanto segue:
Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:
Alla luce di tali disposizioni:
attesta la idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe
A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d’Esame i programmi svolti dall’alunno/a durante l’istruzione paterna e il dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.
Infine occorre precisare che l’unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l’insegnamento-apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche … la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Massaro
Allegati:
1 Febbraio, 2022
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Si comunica che
SI COMUNICA
che dal giorno 11 gennaio 2022 si riprenderà l’attività in presenza pe rtutte le classi e sezioni dell’I. C. Stroffolini secondo l’orario già in vigore.
Si specifica che le sezioni dell’Infanzia e le classi della primaria a tempo pieno, esclusivamente per il giorno 11 gennaio, avranno un orario ridotto, come di seguito specificato
Infanzia: ingresso ore 8,00 e uscita ore 13,00
Primaria a tempo pieno: ingresso ore 8,15 e uscita ore 13, 45
10 Gennaio, 2022
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SI COMUNICA CHE, DURANTE IL PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA , IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER LE ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO SCOLASTICO, E’ ATTIVO IN ORARIO ANTIMERIDIANO NEI GIORNI LUNEDI E GIOVEDI DALLE 11,00-13,00
10 Gennaio, 2022
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8 Gennaio, 2022
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29 Dicembre, 2021
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